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Adeguamento normativa 231/01

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RESPONSABILITA’ ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Cos’è: Enti e società sono responsabili per l’omessa predisposizione di un modello di organizzazione e gestione dell’attività idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei vertici aziendali e dipendenti sottoposti nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
La normativa richiede un cambio culturale nella gestione dell’attività d’impresa, che comporta l’analisi dei rischi e la predisposizione di adeguati strumenti di gestione.

Reati: la normativa 231.2001 prevede oltre centoventi reati, continuamente integrati con ulteriori fattispecie.
L’elenco comprende reati in materia di: salute e sicurezza dei lavoratori, ambiente, corruzione, false comunicazioni societarie, evasione di tributi, violazione di brevetti, turbativa di mercato, violazione normativa monopoli, indebita percezione di contributi ecc…


Di cosa si risponde: Sotto il profilo penale la responsabilità è personale, in capo alla persona che ha commesso il reato mediante un’azione o un’omissione.
Sotto il profilo del Dlgs.231.2001 l’Ente e la società rispondono per non aver adottato un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenire la commissione del reato,e anche per non averne dato corretta attuazione, o per non essersi dotati di un organismo di controllo (OdV) indipendente, e munito dei necessari mezzi per svolgere l’incarico.
La decisione sulla predisposizione e sulla attuazione del modello di organizzazione e gestione rientra tra i compiti degli amministratori, con relativa responsabilità nei confronti della società.


Sanzioni: sono di tipo pecuniario di entità commisurata alla gravità del reato ed alla dimensione aziendale. Nei casi più gravi può essere disposta l’interdizione dallo svolgimento dell’attività, e dalla partecipazione a gare ed appalti pubblici; è sempre disposta la pubblicazione della sentenza di condanna nei giornali.

 

NORMATIVA WHISTERBLOWING

  • Le imprese con oltre 50 dipendenti dal 17.12.2023 sono obbligate ad adeguarsi alla normativa del Dlgs.24.2023 con la predisposizione  di canali interni per la segnalazione da parte del personale  di comportamenti illeciti lesivi dell’interesse pubblico, o dell’ente privato, o rilevanti ai sensi del Dlgs.231.2001.
  • Il destinatario della segnalazione non deve essere l’organo amministrativo, ma un soggetto indipendente, con funzioni di controllo.
  • E’ necessaria anche la previsione di un canale esterno di comunicazione  delle segnalazioni per il caso di mancata previsione o mancato funzionamento di quello interno.
  • Sono espressamente vietati comportamenti ritorsivi, di qualsiasi natura, da parte dell’impresa nei confronti del segnalante.
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